La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (ord. n. 10455/2024, ud. 20 marzo 2024), ha accolto il ricorso di un’insegnante di religione contro il Ministero dell’Istruzione, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La Suprema Corte ha ribadito che ai docenti di religione non si applica la stabilizzazione prevista dalla legge 107/2015 (“Buona Scuola”), in quanto soggetti a un regime speciale (L. 186/2003). È abuso l’utilizzo reiterato di contratti annuali per oltre tre anni senza concorso, con conseguente diritto al risarcimento del danno “eurounitario”, da calcolare secondo i criteri dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010. Il caso è stato rinviato alla Corte d’Appello di Venezia per rideterminare il risarcimento. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 20/03/2024) 17/04/2024, n.10455 “Con la pronuncia richiamata, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ricostruito il quadro normativo si è affermato che "Nel regime speciale Data assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"
Avv. Raffaele Guarini
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